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Registrazione telematica dei contratti di locazione

Registrazione Telematica dei contratti di locazione – nuove disposizioni.

La Legge 26 aprile 2012 n.44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 ed entrata in vigore il 29 aprile 2012, ha convertito il Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, che ha modificato le disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione, la cui norma di riferimento è l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n. 404.


Di seguito si trascrive il suddetto art. 5 così come risultante dalle recenti modifiche:

Articolo 5

1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall’Agenzia delle entrare con le modalità
previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno dieci (prima cento)
unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente
oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.

3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera dbis)
dell’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.



La novità introdotta dalla legge n. 44 del 2012 comporta quindi l’obbligo anche per gli agenti immobiliari di adottare unicamente la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione, impedendo in tal modo la possibilità di procedere alla registrazione attraverso l’accesso diretto agli uffici del registro.

I contraenti (locatore e conduttore), anche attraverso i loro delegati, potranno invece procedere tuttora alla registrazione non telematica, a meno che non possiedano più di dieci unità immobiliari.